Dott. Valerio Sotte
Collaboratore presso la cattedra di Diritto amministrativo e Giustizia amministrativa
Università Roma Tre – Prof. M.A. Sandulli
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Il Tar Sardegna, con la sentenza del 27 gennaio 2012 n. 67, interviene in una materia “delicata”, quale il diritto di accesso ai dati personali contenuti nella cartella clinica da parte dell’erede del de cuius.
Nel caso di specie, il figlio ed erede del paziente deceduto in una struttura ospedaliera aveva richiesto di ottenere copia della cartella clinica del padre; la clinica, tuttavia, aveva sostenuto che il diritto di accesso spettasse a tutti gli eredi congiuntamente e non solo ad uno di essi.
Accogliendo il ricorso del figlio del defunto, il giudice amministrativo ha affermato che il diritto a conoscere i dati relativi alle condizioni di salute del defunto non è disciplinato dalla normativa ereditaria, ma, inerendo alla semplice qualità di congiunto, spetta autonomamente a chiunque si trovi in relazione di parentela (che si distingue in linea retta come genitori o figli e in linea collaterale come fratelli o cugini) con la persona deceduta (in tal senso, già Tar Lazio 535/2003).
La decisione si fonda sul principio stabilito dall’art. 9, comma III, Dlgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) secondo il quale i diritti di cui all’art. 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
Un esempio di interesse proprio tutelabile ai sensi dell’art. 9 è certamente un interesse diretto, qualificato, concreto e attuale, in quanto rivolto ad ottenere informazioni utili ad agire in giudizio a tutela di loro diritti, la cui fondatezza non deve essere valutata ai fini dell’accesso.
D’altronde, anche la sentenza del Consiglio di Stato del 12 giugno 2012, n. 3459 asserisce che l’art. 9 del Codice regola compiutamente ed esaustivamente la quaestio del trattamento dei dati personali delle persone decedute ed aggiunge che sopravvive una forma di tutela dei dati sensibili anche dopo la morte, ma, per l’appunto, nelle forme specifiche e diverse previste dall’art. 9, che individua puntualmente gli interessi che possono bilanciare gli interessi di terzi ad accedere ai dati personali: la tutela del defunto e ragioni familiari meritevoli di protezione. Quindi, il Codice riconosce tale diritto a prescindere dallo status di erede, poiché sottolinea la particolare condizione legittimante dell’interessato: ha il diritto di accedere ai dati personali riguardanti il de cuius senza dover fornire giustificazioni documentali della necessità di ottenere tali informazioni.
Al contrario, non può trovare applicazione la disciplina specificamente prevista in materia dall’art. 92 del medesimo Codice, la quale consente l’accesso alle cartelle cliniche solo a persone diverse dall’interessato che possono far valere un diritto della personalità o altro diritto di pari rango. Se dovesse applicarsi questa disposizione anche dopo la morte, neppure i più stretti congiunti potrebbero accedere ai dati personali del defunto in assenza dei presupposti richiesti dalla norma, con conseguenze paradossali (alla stessa stregua, si veda il Provvedimento 12 gennaio 2012 del Garante per la protezione dei dati personali).
Sul tema inerente al diritto di accesso in materia sanitaria, la giurisprudenza (in primis, Consiglio di Stato 2866/2008; poi, anche Tar Lombardia, Brescia, 1761/2011) sembra esser andata oltre, elevando un nuovo principio di diritto: non si pone in radice un problema di comparazione di interessi configgenti (da una parte il diritto alla riservatezza del titolare/defunto, dall’altra il diritto di accesso del richiedente), perché il diritto alla riservatezza, che appartiene alla categoria dei diritti della personalità, tradizionalmente configurati come inalienabili, intrasmissibili e imprescrittibili, si estingue con la morte del titolare.
Infatti, ciò che rileva, ai fini della legittimazione ad esercitare il diritto di accesso sulla documentazione clinica, è la titolarità di una situazione qualificata giuridicamente rilevante e pienamente tutelabile ai sensi della disciplina generale in materia di diritto di accesso.